La cessione alla banca delle detrazioni edilizie potrebbe rivelarsi uno dei peggiori investimenti finanziari.
Parliamo di detrazioni diverse dal cd “superbonus” del 110%, nella disciplina del quale la componente finanziara è sostanzialmente generata da quel 10% aggiuntivo.
In genere, il sistema bancario acquista circa all’80% del nominale le detrazioni fiscali (diverse dal superbonus), che maturano in quote annue in 10 anni. Quindi il bonus facciate 90% è acquistato a 72 (e i 18 di interessi sono trattenuti in via anticipata), così come la detrazione per le manutenzioni straordinarie del 50% è acquistata a 40.
Si può calcolare così un interesse a carico del beneficiario della detrazione di oltre il 4%, pari un rendimento sette volte maggiore rispetto ad acquistare un BTP italiano di pari durata.
Si ricorda, tuttavia, che la detrazione può essere ceduta a chiunque, anche a parenti ed amici, e che esistono piattaforme alternative (esempio le Poste) con minori costi.
In estrema sintesi, per chi ha capienza reddituale e dispone di liquidità nei propri conti, la cessione non è conveniente.
Circolare Info Azienda
La circolare del mese di settembre pone l'attenzione sullo specifico credito d’imposta, integrato dal "DL Sostegni bis" connesso alla "campagne pubblicitarie" effettuate principalmente attraverso la stampa periodica e quotidiana e le emittenti televisive e radiofoniche.
Lo scadenzario in calce ricorda come il prossimo 15 settembre rappresenta la data ultima per procedere al versamento delle imposte, o quantomeno della prima rata, per i contribuenti che hanno beneficiato della proroga del DL Sostegni bis.
Contributo “perequativo” a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA
Il contributo a fondo perduto cd “perequativo” rappresenta un’ulteriore forma di sostegno per imprese e professionisti che abbiano subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello del 2019.
La percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso saranno determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30/9/2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse.
Esonero contributivo
La Circolare Inps n. 124/2021 ha fornito i chiarimenti in merito all’esonero contributivo, previsto dalla Legge di bilancio 2021, per lavoratori autonomi e professionisti. Il D.M. 17/05/2021 del MLPS ha definito i criteri e le modalità di concessione dell’agevolazione. I termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere il beneficio in esame sono i seguenti:
- autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps: entro il 30/09/2021;
- professionisti iscritti alle Casse di previdenza: entro il 31/10/2021.
Inoltre, l’Istituto, con il Mess. n. 2909/2021, ha comunicato il termine e le modalità di presentazione dell’istanza di esonero.
Il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione di € 2.500 milioni per il 2021, è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000 e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista. L’importo complessivo dell’esonero verrà comunicato dall’INPS a ciascun richiedente. La misura potrà subire riproporzionamenti sulla base dei fondi disponibili.
Enti del Terzo Settore - Le regole per le attività cd “diverse”
Recentemente è stato definito dai ministeri competenti il testo del decreto in tema di “attività diverse” ex art. 6, CTS. Con il D.M. MLPS n. 107 del 19.5.20211, pubblicato in G.U. lo scorso 26 luglio e vigente dal 10 agosto 2021, si è provveduto a disciplinare i criteri e limiti delle attività diverse, accanto a quelle di “carattere generale”, quali uniche altre attività esercitabili dai futuri Enti del Terzo settore.
Per espressa previsione normativa le attività diverse configurano sempre e comunque l’esercizio di attività di natura commerciale.
Ai sensi dell’art. 6, CTS, gli ETS possono esercitare “attività diverse” rispetto a quelle di interesse generale elencate all’art. 5, qualora siano previste in statuto o nell’atto costitutivo purché presentino caratteri di secondarietà e strumentalità rispetto a queste ultime. Il requisito della secondarietà non è legato alla natura degli obiettivi perseguiti, bensì a specifici parametri economici.
Le attività diverse si potranno considerare come secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, nel medesimo esercizio, sia soddisfatto alternativamente uno dei seguenti requisiti:
a) ricavi da attività diverse non superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;
b) ricavi da attività diverse non superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente (tra i costi complessivi, anche i costi figurativi relativi all’impiego di volontari, iscritti nell’apposito registro).
I soggetti destinatari degli obblighi in tema di strumentalità e secondarietà delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sono le Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di volontariato, rappresentando questi i “futuri” ETS.
Ascolti
Secondo i redattori di “The New Cue”, la rivista telematica erede di “Q”, la musica di Max Richter ha rappresentato la colonna sonora della crisi pandemica; i piccoli accordi e la malinconia in una musica dove c’è sempre una qualche speranza. Come sostenere le sorti del BFC, in pratica.
Nell’ultimo album “Exiles”, una raccolta rielaborata di diversi titoli, brilla la versione orchestrale di “On The Nature of Daylight”.